Leasing Immobiliare

Risarcisce l’assicurato dei danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito degli eventi previsti in polizza, tra cui: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, eventi atmosferici, grandine.

La polizza è articolata in due sezioni, non prestabili separatamente: Danni diretti al fabbricato (incendio ed elementi naturali) e Responsabilità Civile per danni a Terzi.

Target

Tutte le Società (persone giuridiche) conduttrici di beni in leasing.

Vantaggi e punti di forza

Polizza a rischi nominati con un wording base comprendente le principali clausole di copertura assicurativa richieste dalle maggiori Società di Leasing presenti oggi sul mercato. Il suddetto wording presenta il vantaggio di poter essere, qualora se ne verifichi la convenienza, modificato per poter rispondere alle richieste di qualsiasi Ente Vincolante.

Garanzie Descrizione
Garanzie di base Danni diretti al fabbricato (Incendio ed elementi naturali)
Assicura il fabbricato dai danni materiali e diretti causati dagli eventi e con le esclusioni indicate in polizza, quali ad esempio: incendio, fulmine, scoppio, implosione ed esplosione, caduta di aeromobili, caduta satelliti e meteoriti, onda sonica, rovina di ascensori e montacarichi, scariche o altri fenomeni elettrici, sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di tubazioni, spese di ricerca e riparazione Sono coperti, nei limiti e con le esclusioni esplicitamente indicate nelle condizioni contrattuali, anche i danni causati da eventi atmosferici, da sovraccarico di neve, ghiaccio e gelo.

Responsabilità Civile per danni a Terzi
Tiene indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per i danni, a lui imputabili in qualità di proprietario degli enti assicurati, involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali o in conseguenza di un fatto accidentale.
Garanzie facoltative Ricorso Terzi
La garanzia tiene indenne l’assicurato, alle condizioni di polizza, di quanto egli sia tenuto a pagare per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Terremoto
La garanzia indennizza, nei limiti di polizza, l’assicurato per i danni materiali, diretti ed accidentali subiti dalle cose assicurate in conseguenza di terremoto.

Eventi socio-politici, terrorismo e sabotaggio
La garanzia indennizza alle condizioni di polizza, l’assicurato per i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi.

Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo

 
 
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