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Artigiani e Piccole Imprese
Zurich ha realizzato una soluzione assicurativa specifica per le aziende artigiane e le piccole imprese che prevede ben otto garanzie in linea con la recente evoluzione normativa.
Caratteristiche
| Sezione I |
Incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, perdite pecuniarie
Indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e purché inerenti all’attività assicurata, dagli Eventi coperti tra cui incendio, fulmine, effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici che si manifestassero nella macchine e impianti elettrici. |
| Sezione II |
Furto e rapina
Offre garanzie a protezione dei beni aziendali relativamente alla perdita del contenuto posto nei locali dell’esercizio indicati in polizza in conseguenza degli eventi coperti tra cui furto con rottura o scasso delle difese esterne dei locali, rapina avvenuta nei locali, guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto, tentato furto e rapina alle cose assicurate. |
| Sezione III |
Assicurazione della Responsabilità Civile danni a terzi e dipendenti
Con l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’attività descritta nella scheda di polizza. Con l’assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti dai dipendenti o prestatori di lavoro. |
| Sezione IV |
Assicurazione della responsabilità civile danni a terzi da prodotti
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti nella scheda di polizza – per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata. |
| Sezione V |
Salvareddito
La Compagnia rimborsa alla Ditta Contraente/Assicurata una diaria giornaliera, nei limiti ed alle condizioni che che regolano la garanzia, in conseguenza di infortunio o malattia subiti dal Titolare o dai Soci identificati nella scheda di polizza, da cui derivi una Inabilità Temporanea totale ad attendere all’attività professionale dichiarata, per una durata superiore a 30 giorni continuativi. |
| Sezione VI |
giudiziaria
La Compagnia assicura, nei limiti del massimale e delle condizioni previsti in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato, a seguito di sinistro rientrante in garanzia. |
| Sezione VII |
Assistenza
L’assistenza opera nei confronti dell’Assicurato e del suo Esercizio ubicato in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e viene fornita 24 ore su 24 entro i limiti ed alle condizioni che seguono: - In caso di infortunio occorso all’Assicurato - In caso di guasto agli impianti interni o esterni - Altri servizi di assistenza |
| Sezione VIII |
Infortuni
Vengono assicurate le conseguenze degli infortuni che abbiano causato la Morte o l’Invalidità Permanente e l’inabilità Temporanea. |
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