La richiesta di risarcimento

Di seguito vengono riportate tutte le procedure da seguire per richiedere il risarcimento diretto.

 

Che cosa fare per richiedere un risarcimento?

 

Se ritieni di avere ragione, in modo totale o parziale,  rivolgi la richiesta di risarcimento alla tua  assicurazione.

Inserisci accuratemente tutte le informazioni richieste nei moduli. (leggi menù sotto)

Invia la richiesta alla tua agenzia, nel modo che preferisci: con raccomandata postale A/r, fax, telegramma o e-mail.
 

La richiesta di risarcimento in caso di danni a cose

 

Inserisci accuratamente i seguenti dati:

  • 1. i nomi degli assicurati;
  • 2. il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
  • 3. le targhe dei veicoli coinvolti;
  • 4. la denominazione delle compagnie di assicurazioni;
  • 5. la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
  • 6. le generalità di eventuali testimoni;
  • 7. l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di Polizia;
  • 8. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

La richiesta di risarcimento consente al danneggiato di avviare la procedura di risarcimento diretto.  Se la richiesta è completa, la compagnia di assicurazione dovrà formulare o negare l'offerta di risarcimento:

  • entro 30 giorni in caso di danni a cose in presenza di Modello Blu sottoscritto da entrambi i conducenti;
  • entro 60 giorni in caso di danni a cose in presenza di Modello Blu sottoscritto dal solo danneggiato.

La richiesta di risarcimento in caso di danni al conducente

 

Oltre ai dati per la richiesta di risarcimento per i danni a cose, in caso di lesioni al conducente dovrai inoltre indicare:

  • 1. l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
  • 2. il codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento;
  • 3. l'entità delle lesioni subite;
  • 4. la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (Inps, Inail, ecc);
  • 5. l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
  • 6. l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

 

Se l'eventuale grado di Invalidità permanente è inferiore ai 9 punti percentuali, sarà la tua assicurazione a risarcire direttamente, formulando un'offerta entro 90 giorni dalla richiesta di risarcimento completa di tutte le informazioni e documenti necessari, oppure spiegando i motivi per cui ritiene di non dover formulare l'offerta.


La richiesta di risarcimento in caso di danni ai trasportati

 

Se al momento del sinistro in auto erano presenti dei passeggeri che potrebbero aver subito danni a cose o lesioni personali come conseguenza dell’urto, dovrai indicarlo nella denuncia.
L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, pone, a carico della compagnia di assicurazioni del veicolo che li trasportava, l’obbligo di risarcire i danni subiti dai trasportati.

Nel caso si verifichi questa situazione, ogni danno sarà risarcito dalla tua compagnia, previa presentazione di richiesta di risarcimento completa di tutta la documentazione utile a definirne la gravità delle lesioni: documenti del pronto soccorso, certificati medici, esami diagnostici, radiografie, eventuale relazione medico-legale di parte.

Entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa la tua assicurazione proporrà al danneggiato una congrua offerta per il risarcimento del danno, oppure comunicherà i motivi per cui non ritiene fare l’offerta.


Come compilare il Modulo blu

 

E’ sempre bene avere almeno due copie in auto e non riempire il Modulo fino a quando l’effetto di choc legato all’incidente non è passato.

Per comodità, la persona che fornisce il Modulo blu diventa il veicolo A.
Le caselle da 1 a 5 riguardano le informazioni di carattere generale (luogo, data, presenza di feriti).
Le caselle dal numero 6 a 11 e il 14 riguardano il tuo veicolo.
La casella 13 permette di realizzare un disegno dell’incidente.
Occorre essere più chiari e pragmatici possibile.

Osservazioni: non dimenticare di compilare questa casella anche se non hai nulla di particolare da segnalare.

» Come si compila il modulo blu?


Quando la procedura di risarcimento diretto non si applica

 

  • se nel sinistro risultano coinvolti più di due veicoli a motore;
  • in assenza di collisione materiale tra i due veicoli;
  • in presenza di responsabilità imputabile ad un veicolo diverso da quelli entrati in collisione anche se non identificato;
  • se il sinistro non è avvenuto in Italia;
  • se il sinistro è avvenuto con veicoli immatricolati all’estero.

 

In questi casi, si applica la procedura ordinaria(art.148 del Codice delle Assicurazioni), che prevede che la richiesta di risarcimento vada inoltrata all'assicuratore del veicolo ritenuto responsabile del sinistro.


La richiesta Risarcimento ordinaria

 

Se l'incidente rientra in uno dei casi elencati sopra per i quali si applica la procedura ordinaria, rivolgi la richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo ritenuto responsabile

Tale richiesta deve essere inviata tramite raccomandata A/r e, per essere completa, deve contenere:

Per i soli danni alle cose:

  • i nomi degli assicurati;
  • le targhe dei veicoli coinvolti;
  • le denominazioni delle compagnie di assicurazioni;
  • la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro
  • le generalità di eventuali testimoni;
  • il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
  • il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
  • una copia del Modello Blu, qualora presente.

Per i danni alla persona:

  • l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
  • il codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento;
  • l'entità delle lesioni subite;
  • la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (Inps, Inail, etc);
  • l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
  • l'eventuale certificato di morte;
  • una copia del Modello blu, qualora presente.

 
 
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