Quando interviene il Fondo Vittime della Strada
Istituito dal legislatore a tutela dei danneggiati, il Fondo di Garanzia interviene, nei limiti dei massimali obbligatori, nei seguenti casi:
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sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni alle persone;
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sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni alle persone ed anche, con una franchigia di 500 euro, per i danni alle cose;
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sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in "liquidazione coatta amministrativa".
Nei casi 1 e 2 occorre inviare la richiesta di risarcimento (la procedura ordinaria) a Consap S.p.A. - Servizio fondo di garanzia per le vittime della strada
e all'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.
Nel caso 3, poiché la legge prevede varie ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare il soggetto cui deve essere trasmessa.